COVID-19: PIU’ DELLA COSTITUZIONE POTE’ LA PAURA. STATO DI EMERGENZA E DECRETAZIONE STRAORDINARIA

Di Alexandre Berthier 

Roma. Primum vivere, deinde philosophari! Però, questo fondamentale principio – assolutamente messo in pratica ora in Italia, per ben note e motivate ragioni – non può impedirci di fare qualche riflessione per amore della verità, anche se angosciati da un momento buio e da avvenimenti funesti, legati all’epidemia da coronavirus, adesso elevata a pandemia.

La pandemia del coronavirus preoccupa ail mondo intero

Fino a poco tempo fa, e da molti, molti anni, una certa élite minoritaria, di vocazione “radical chic” (1), ha sempre impedito “alle voci fuori dal (loro) coro” di far valere le proprie ragioni appellandosi ai precetti costituzionali, evocati spesso a sproposito ma ignorati, invece, platealmente quando si ritiene non facciano comodo o non siano funzionali ai loro interessi.

Ricordiamo quante volte nelle aule del Parlamento, nei palazzi di giustizia e in qualche manifestazione abbiamo visto “cattivi maestri” sventolare libercoli dalle copertine bianche con in calce la scritta “Costituzione della Repubblica Italiana”.

Ma l’uso abusato di questo sventolio fa dubitare che i suoi attori conoscano veramente la nostra legge fondamentale e la rispettino o che, peggio ancora, l’abbiano mai letta.

Ebbene, chi scrive si chiede come mai costoro non l’abbiano sventolata sotto Palazzo Chigi anche dopo le conferenze stampa – seguite da provvedimenti formali, ma atipici – con le quali il presidente del Consiglio, in poche battute, ha limitato, addirittura soppresso numerose libertà costituzionalmente garantite, o sotto il Palazzo del Quirinale, il cui illustre ospite, garante della Costituzione e delle libertà costituzionali, non ha battuto ciglio di fronte a provvedimenti inediti, straordinari, certamente gravissimi, ancorché probabilmente indispensabili.

Il capo del Governo, Giuseppe Conte

Eppure in questo Paese di giuristi, faro della civiltà giuridica di tutto il mondo (2), la scorsa estate, si è indagato per sequestro di persona un ministro dell’Interno che – nell’esercizio delle sue alte e primarie funzioni , in adempimento di norme cogenti di legge nazionali e comunitarie – ha cercato di impedire lo sbarco nel territorio nazionale di stranieri sprovvisti di titolo di ingresso nell’Unione Europea ed in Italia; falsi naufraghi (3) e sedicenti richiedenti asilo, soccorsi e ospitati su una motovedetta della Guardia Costiera italiana, con oneri a carico dello Stato italiano.

Unità della Guardia Costiera

Ebbene in un tale Paese, l’Italia – dove vi è un ricorrente arditissimo esercizio dell’azione penale, tesa verso un garantismo a volte esasperato e che sposa spesso fantasiose teorie giuridiche “extra ordinem”, cui si affiancano purtroppo anche “sentenze lunari” della Corte suprema di Cassazione e pronunce inverosimili della Corte Costituzionale – oggi tutti tacciono e soggiacciono a fronte di disposizioni inconsuete, atipiche, autoritarie e assolutamente cogenti, mai adottate dal dopoguerra e, a ben riflettere, neanche durante la 2^ Guerra Mondiale.

Un decretazione atipica che paralizza quasi completamente l’attività produttiva dell’intero Paese, con conseguenze incalcolabili, bloccano o limitano pesantemente i trasporti interni e internazionali, dimezzano quando non azzerano l’attività dei pubblici uffici, restringono in regime di vera e propria detenzione domiciliare tutti i cittadini e stranieri presenti nell’intero territorio nazionale (4) e costringe migliaia di medici ed addetti al Servizio Sanitario Nazionale ad operare in condizioni pregiudizievoli, quando non fatali per la loro salute.

Infatti, dopo un lungo e confuso tergiversare su come valutare ed affrontare la nascente epidemia da coronavirus – ampiamente preceduta dalle cronache cinesi che narravano di un’emergenza gravissima, pericolosissima, con un elevato numero di decessi, affrontata da Pechino con provvedimenti eccezionali e rigorosissimi – e nonostante l’allarme giunto dalle Regioni Lombardia e Veneto, aggredite violentemente dal contagio fronteggiato con provvedimenti contestati e contrastati dal Governo, solo il 22 febbraio il presidente del Consiglio rende noto lo stato di pericolo costituito dall’epidemia dovuta al diffondersi del Covid-19.

Ciò, nonostante il precedente 31 gennaio avesse già deliberato lo stato di emergenza nazionale per sei mesi, a seguito di allarme diramato dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), conferendo al capo della Protezione Civile i necessari poteri per affrontare la diffusione del virus, prevedendo uno stanziamento di 5.000.000 di euro.

Dopo una riunione fiume del Comitato Operativo riunito il 22 febbraio nella sede del Dipartimento della Protezione Civile, il Consiglio dei Ministri approva il 23 febbraio un decreto legge (5) che introduce misure urgenti.

Quindi, sempre il giorno 23, il presidente Conte firma il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) di attuazione del citato Decreto Legge per i Comuni della Lombardia e del Veneto interessati alle misure di contenimento.

Il giorno 25 viene firmato un nuovo DPCM con nuovi provvedimenti per le manifestazioni sportive, l’attività scolastica, la prevenzione nelle carceri, le attività culturali e turistiche.

Il 28 febbraio il Consiglio dei Ministri approva un nuovo Decreto Legge per l’adozione di misure urgenti per il sostegno di famiglie, lavoratori e imprese.

Il 1° marzo il presidente del Consiglio adotta un altro decreto che proroga alcune misure già adottate e ulteriori misure per garantire uniformità su tutto il territorio nazionale.

Altre misure con un DPCM la sera del 4 marzo per l’ulteriore contrasto e contenimento dell’epidemia.

Poi con altro provvedimento dell’8 marzo cessano di produrre effetti i decreti dell’1° e del 4 marzo soppiantati da quello firmato il 9 marzo: tutte le misure adottate per la Lombardia e 14 province considerate “zona rossa” vengono estese a tutto il territorio nazionale, con ulteriori restrizioni per le manifestazioni sportive, sino al 3 aprile.

Poi l’11 marzo, in serata, con altro DPCM si dispone la chiusura di tutte le attività commerciali, eccettuati negozi di alimentari e farmacie, sino al 25 marzo.

Si danno, inoltre, prescrizioni sulle posizioni di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria, entrambe gravate da “sorveglianza attiva”.

A fattor comune le misure descritte sono state normalmente disposte con decreti del Presidente del Consiglio su proposta del ministro della Salute, sentiti i ministri e i presidenti delle Regioni competenti, e in tutti i casi la violazione di esse prescrizioni è perseguita con l’art. 650 del Codice penale (inosservanza delle disposizioni impartite dalla pubblica autorità) salvo che i comportamenti non integrino ulteriori fattispecie penali (6).

Inoltre è statuito che i Prefetti possano impiegare per il rispetto delle disposizioni le Forze di Polizia e le Forze Armate.

Sin qui i fatti e la certezza che molte di queste misure dovranno purtroppo essere ancora prorogate e forse ancor più irrigidite e coercitive.

Né la scienza medica, né le risorse dello Stato al momento offrono altre vie di uscita. Infatti, tranne qualche stonata e anche stupida voce di dissenso, tutti in Italia sono ora angosciati ed impauriti e guardano con fiducia – “inaudita altera parte”, cosa impensabile fino a qualche giorno prima dell’epidemia, anzi tutt’altro – al proprio capo del Governo, Giuseppe Conte, ora veramente l’ “Avvocato degli italiani”, direi di tutti gli italiani, tranne uno o due!

Chiarito, quindi, che si sta facendo tutto ciò che è umanamente possibile e che non è questo il momento per recriminare sulle colpe del passato – di cui non solo la politica, ma tutti gli italiani sono responsabili… perché si sa che la politica di cui tutti amano sparlare altro non è se non lo specchio, la foto di tutti i cittadini, nessuno escluso – vorrei ora dare uno sguardo a cosa prevede il nostro ordinamento in tema di poteri eccezionali, come quelli dispiegati in questi giorni.

Il nostro ordinamento giuridico, figlio di una Costituente dei cui Padri molti italiani avrebbero preferito essere orfani, non ha mai previsto cosa fare a fronte di questa immane tragedia.

In verità ci sarebbe un organo dello Stato cui la Costituzione assegnerebbe poteri immensi, ma ai nostri giuristi e costituzionalisti è sempre piaciuto affermare che Esso sarebbe solo un simbolo, con mere funzioni rappresentative. Parliamo della figura del Presidente della Repubblica, cioè il Capo dello Stato (7).

E di fatto ne conosciamo qualcuno che ha ritenuto di restare in questi ambiti miserrimi ma ne ricordiamo altri che invece hanno abusato platealmente dei poteri che gli competevano e di quelli che non gli competevano.

Piace ricordare l’avvento al Quirinale del Prof. Francesco Cossiga che appena insediato chiese di sapere a chi competesse l’effettivo comando delle Forze Armate in tempo di guerra.

L’ex Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga

Starebbe ancora aspettando la risposta se nel frattempo non fosse passato a miglior vita. Eppure era uno stimato Professore di Diritto Costituzionale.

Ma l’articolo 87 della Costituzione parla chiaro: “Ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio Supremo di Difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra“.

Anche un bambino di quinta elementare comprende il significato di questo assunto. E se un Presidente della Repubblica decidesse di esercitare questo potere, o gli altri enumerati dallo stesso art. 87 non credo troverebbe ostacoli formali.

Soprattutto perché in Italia non abbiamo un capo del Governo, ma solo un Presidente del Consiglio dei Ministri che, a sua volta, con tutto il Consiglio è “ostaggio” di un Parlamento bicamerale che in 72 anni di Repubblica (74 dal 1946) ne ha fatto un autentico spezzatino: 68 governi in 72 anni, sconvolgente, folle!

Da chiedersi come possa ancora esistere lo Stato Italiano.

Dicevo, dianzi, che stupisce la mancanza assoluta di proteste da parte dei numerosi giuristi e costituzionalisti “un tanto al chilo” o dei vari “parvenués” del tipo “so tutto io” soliti strillare nei talk-show televisivi per denunciare golpe, attentati alla libertà, violazione della Carta (8), a fronte di una così vasta sospensione o limitazione di così tanti diritti fondamentali riconosciuti dalla nostra Costituzione e che trovano tutela nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e in molte altre stesure sui diritti fondamentali e inalienabili dell’Uomo nell’era contemporanea.

Si, è di tutta evidenza che più della abusata Costituzione poté la paura! Orbene chi scrive ritiene che forse i provvedimenti straordinari esercitati con DPCM avrebbero avuto maggiore legittimità costituzionale se fossero stati varati invece con Decreti del Presidente della Repubblica, controfirmati dal Presidente del Consiglio o dal ministro competente.

Resta il fatto che il nostro ordinamento è certamente carente di previsioni normative per un evento come questo, non prevedibile forse in queste dimensioni.

Infatti, l’unica norma applicabile per le emergenze straordinarie è la legge istitutiva della Protezione Civile, calibrata per una serie di rischi collocati in ordine di importanza a partire da quello sismico, quindi quello vulcanico, meteo-idro, maremoto, incendi, sanitario, ambientale, nucleare, industriale.

Dunque, quello sanitario non è mai stato considerato un rischio di primo piano e si è visto dallo stato delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale che, occorre essere onesti, mal funzionava – tranne rare e ben circoscritte situazioni – già nell’ordinario.

Un rischio, quello sanitario considerato erroneamente come conseguente ad altri rischi o calamità, tanto da essere definito come “rischio di secondo grado”: nulla di più improvvido, dimentichi di epidemie letali come la famosa “influenza spagnola”, una pandemia influenzale con larghi esiti mortali, che tra il 1918 e il 1920 uccise decine di milioni di persone nel mondo infettandone non meno di 500 milioni, un numero spaventoso considerata la popolazione mondiale dell’epoca.

E poi l’esperienza dell’ “Asiatica” dal 1957 al 1960, quindi l’ “Aviaria” da Hong Kong che uccise quasi 2 milioni di persone, e poi ancora la “Sars” nel 2003 e la “Suina” nel 2009.

In conclusione, siamo imperdonabili. Ma uno Stato, con i suoi cittadini, condannato dalla sua Costituzione a non essere governato non ha nessun motivo per recriminare.

NOTE

  1. Espressione mutuata dall’inglese, oggi molto usata per indicare certi ambienti culturali che perseguono riforme, costumi, cambiamenti politici e socio-economici generalmente appariscenti, puramente teorici, staccati dalla realtà, velleitari più che sostanziali
  2. “Ex oriente lux, ex occidente lex”, famosa sentenza medievale che attribuisce all’oriente la sapienza e all’occidente, cioè a Roma, la fonte del diritto (così in vocabolario Treccani)
  3. Che, pertanto – non solo non hanno titolo ad invocare il rispetto delle convenzioni internazionali relative ai naufraghi – non hanno alcun diritto di sbarco, come precisato autorevolmente pure dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)
  4. L’art. 13 della Costituzione statuisce che “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. …
  5. DL 23 febbraio 2020 n.6.
  6. Numerose le iniziative delle diverse Procure della Repubblica tese ad individuare le norme che possono essere individuate per reprimere comportamenti illegali anche a fronte di situazioni atipiche. In un’ intervista concessa inopportunamente domenica sera su una rete TV, un PM si è lasciato andare a considerazioni piuttosto fantasiose su ipotesi punitive, per nulla garantistiche, dei cittadini che violassero le prescrizioni governative. Ma nessuna parola si è sentita circa la legittimità della sospensione di molte libertà costituzionalmente garantite che, si ripete, neppure in tempo di guerra furono sospese in pari misura.
  7. Le parole hanno un peso ed un significato
  8. Diminutivo usato dagli “sventolatori 3×2” della Costituzione, ricordando forse la ben più famosa “Magna Charta”, mai stupidamente invocata dal “barbaro” mondo british.

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