di Maria Enrica Rubino
ROMA. Il codice penale militare di pace vedrà presto importanti modifiche. Se n’è parlato ieri pomeriggio a Montecitorio, nelle commissioni congiunte Difesa e Giustizia. Sul tavolo la proposta di legge “Modifiche al codice penale militare di pace, concernenti la definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare” (1402) a prima firma dell’On. Aresta.
A prendere la parola è per primo il Prof. Michele Spina, docente di diritto e procedura penale all’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”che ha illustrato i punti più ‘tecnici’ del caso. “Il problema dei tribunali militari non è sorto oggi, ma è un problema antico, nato con l’entrata in vigore della nostra carta fondamentale, con l’articolo 103 che ne è il pilastro” ha detto il professore. Dopo aver ripercorso un escursus dell’evoluzione e dello stato attuale della normativa che regola il settore, il Prof. Spina ha spiegato che il primo passo di un intervento normativo dovrebbe essere basato su una modifica sul piano sostanziale e, in secondo luogo, sulla giurisdizione. “Non vorrei che accadesse ciò che è accaduto in passato dopo l’entrata in vigore del codice comune il 24 ottobre 1989. Una riforma della giurisdizione non ha senso senza una riforma del diritto sostanziale. Nel nostro codice militare di pace abbiamo una serie di reati che non sono più in linea con i nostri tempi. Ne è un esempio il reato di allontanamento illecito e quello di violata consegna, che andrebbero ridisegnati”.
Il Professor Spina si è detto favorevole anche alla proposta di legge dell’On. Aresta e, in particolar modo, sulle modifiche relative ai reati sessuali. Sarebbero da “rivedere”, secondo il parere del professore, anche i reati relativi alla detenzione di armi. Di qui Spina ha riportato l’esempio del militare della Folgore che al rientro in Italia da una missione all’estero era stato trovato in possesso di una parte di un proiettile inesploso, e, pertanto, sottoponibile a procedimento penale. Il docente universitario, che nel 1996 era stato difensore degli ufficiali coinvolti nel processo c.d. ‘militaropoli’, ha ricordato che in quel caso le imputazioni erano di ‘corruzione per atto contrario all’amministrazione’, in cui, però, “la magistratura militare non ebbe alcun ruolo” ha spiegato Spina.
Il professore ha rimarcato, infine, il “problema del doppio giudizio” che comporta dispendio di tempi e costi.
Il Sottocapo di stato maggiore della difesa, Gen. Luigi Francesco De Leverano, intervenuto pochi minuti dopo, ha espresso “piena disponibilità” da parte dello SMD, in particolare in un lavoro di apporto e implementazione dei progetti di legge in esame. “La scelta più opportuna” secondo il Generale “sarebbe una riforma dell’intero settore penale militare”, ma la necessità dell’iniziativa parlamentare è anche quella di ricomporre un sistema giuridico che “risale nel tempo ed è in gran parte superato dalle esigenze operative che continuano ad evolversi in modo repentino”.
Le norme penali militari sono considerate, a dire del sottocapo di SMD, da più parti “inadeguate” a tutelare in modo organico e completo i beni giuridici dei quali queste sono punto di riferimento.
Di fatto, i codici penali militari risalgono al 1941 e, secondo il Generale, “non più coerenti con il processo evolutivo che le Forza Armate hanno avuto”. Così, “l’auspicio sarebbe quello di procedere a una riforma dei vigenti testi normativi”.
“E’ stata più volte messa in discussione la necessità di un ordinamento giudiziario speciale come quello militare, che, però, è rimasto”. Pertanto, “se esso esiste” ha spiegato il Generale “deve avere una ragione che lo giustifichi e questa risiede nella particolarità dello status militare e dell’attività militare che svolgiamo, che rende il fatto previsto come ‘reato militare’. Il Generale ha riportato l’esempio del reato di furto militare, che pone in pericolo anche il principio stesso di coesione delle Forze Armate, principio di rilevanza costituzionale perché “sottende l’efficienza delle Forze Armate stesse”.
Il Gen. De Leverano si è soffermato anche sull’importanza della riconosciuta speditezza dei procedimenti militari, rispetto a quelli celebrati con rito ordinario, assicura la certezza delle situazioni giuridiche e “la necessità di accertare la consapevolezza in tempi rapidi proprio per la delicatezza della funzione che la compagine militare svolge”. E quindi, di qui, l’importanza dei tempi rapidi del processo: “la giurisdizione militare, ad oggi, agisce in tempi rapidi, in linea con i principi stabiliti dalla CEDU”.
Sarà fondamentale, però, la figura del giudice militare specializzato.
“Un criterio direttivo che vorremmo si seguisse” ha spiegato il Gen. De Leverano “riguarda l’eliminazione delle fattispecie ormai non più attuali, sprovviste di offensività sufficiente a giustificarne la rilevanza sul piano penale: la depenalizzazione di quei reati militari definiti di minore lesività”.
E’ importante anche, per il Generale, evitare la duplicazione di alcuni procedimenti tra giurisdizione militare e ordinaria, che comporterebbe un risparmio di spesa sulle risorse umane e materiali.
“Altra proposta che i proponenti si prefiggono” ha continuato il Gen. De Leverano “è quella di armonizzare talune fattispecie di reato che sono state depenalizzate quali quelli di ingiuria comune, riformulandola in ‘reato di ingiuria militare’”.
Verrebbero introdotti, poi, nuovi articoli al codice penale militare di pace che disciplinano, ad esempio, la confisca, la riparazione pecuniaria, circostanze attenuanti nel caso di condanne militari che prevedano il reato di utilizzo indebito di carte di credito di pagamento commesso in danno di un altro militare (ad oggi perseguito dal giudice ordinario, ndr). Mentre verrebbero abrogate alcune fattispecie di reato non più attuali e “sprovviste di offensività sufficiente a giustificare la rilevanza sul piano penale”.
In chiusura del suo intervento il Generale ha parlato del “superamento dell’attuale dicotomia che esiste tra codici penali militari di pace e di guerra con la redazione di un’unica codificazione organica che comprenda anche le disposizioni in materia di missioni internazionali, che, attualmente, costituiscono una sorta di zona d’ombra”.
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