Governo: approvato su proposta del ministro Guido Crosetto un DDL per il rafforzamento e l’adeguamento della capacità di Difesa nazionale

ROMA. Il Consiglio dei ministri, ieri, su proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto, ha approvato un disegno di legge recante disposizioni per il rafforzamento e l’adeguamento della capacità di Difesa nazionale, che interviene in prevalenza sul Codice dell’Ordinamento Militare (Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto

Tra le attribuzioni del Ministero della Difesa sono ricomprese la promozione e il sostegno delle iniziative per lo sviluppo e la valorizzazione della cultura della Difesa e per la salvaguardia della memoria storica nazionale, con la conservazione e la valorizzazione dei monumenti e dei sacrari militari, dei sepolcreti di guerra, delle zone monumentali e dei musei militari.

Sul piano dell’organizzazione di vertice, l’attuale figura del sottocapo di Stato Maggiore della Difesa è distinta in due, il sottocapo di Stato Maggiore, da cui dipende lo Stato Maggiore della Difesa (SMD) e il sottocapo di Stato Maggiore con funzioni operative, entrambi alle dipendenze del capo di SMD.

Il capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano

Al primo è riconosciuta la speciale indennità pensionabile, con un’autorizzazione di spesa a decorrere dal 2027.

Il Comitato dei capi di Stato Maggiore della Difesa assume la denominazione di Comitato dei capi ed è qualificato come il più alto organo di consulenza del ministro della Difesa.

Il Reparto Informazioni e sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa assume la denominazione di Comando Interforze Cyber Intel ed è istituito, alle dirette dipendenze del capo di Stato Maggiore della Difesa, il Centro Interforze di addestramento per il combattimento e per il contrasto alla minaccia ibrida.

Le Commissioni di vertice istituite presso ciascuna Forza Armata sono sostituite da un’unica Commissione di Vertice Interforze per la promozione al grado di Generale di Corpo d’Armata e gradi corrispondenti, con composizione differenziata secondo la Forza di provenienza del valutato.

Per essere valutati all’avanzamento a tale grado è introdotto il requisito di un incarico interforze di durata almeno annuale a decorrere dal 2030, elevata a due anni a decorrere dal 2033..

Per l’Arma dei Carabinieri l’obbligo può essere assolto anche in incarichi equipollenti, individuati con decreto del ministro della Difesa su proposta del Comandante Generale.

Fermo quanto previsto dal diritto internazionale, l’azione di risarcimento del danno ingiusto provocato da condotta colposa del personale delle Forze armate, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza nei Teatri Operativi delle missioni all’estero è promossa direttamente nei confronti del Ministero della Difesa o del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La sede del Ministero della Difesa

Qualora la condotta costituisca reato, l’azione è promossa congiuntamente nei confronti del responsabile e dell’Amministrazione di appartenenza.

Resta ferma la responsabilità amministrativa ed erariale del militare responsabile.

Sono disciplinati i requisiti perché le navi senza equipaggio a bordo siano considerate navi militari o navi da guerra e la relativa registrazione, con la facoltà per il ministro della Difesa, di concerto con  quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, di disporre in via d’urgenza l’iscrizione temporanea nel registro delle navi in servizio governativo non commerciale.

E’ definita la nozione di aeromobile militare senza equipaggio a bordo, con classificazione, regole di volo e titoli aeronautici demandati a decreto del titolare della Difesa e disciplina estesa ai sistemi in uso al Corpo della Guardia di finanza.

Ai fini della disciplina sulla sicurezza sul lavoro non si considerano luoghi di lavoro le aree in cui si svolgono attività operative, emergenziali o addestrative con impiego di assetti operativi delle Forze Armate, ovvero connesse ai compiti di istituto dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo delle Capitanerie di Porto.

È definito lo spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato, il cui perimetro è identificato e aggiornato dal ministro della Difesa.

Al capo di Stato Maggiore della Difesa sono riconosciute la qualifica di Autorità cyber del Ministero della Difesa e la responsabilità unica dei dati del Ministero, salve le competenze del presidente del Consiglio dei ministri, del ministro dell’Interno, degli Organismi di informazione, dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell’Ufficio centrale per la segretezza.

La sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri

È istituita la figura dello specialista cyber militare, con brevetto rilasciato dal capo di Stato Maggiore della Difesa e ferma quinquennale prorogabile a domanda per ulteriori due anni, fino a un massimo di quattro volte e per un totale complessivo di tredici anni, cui si accompagnano un premio incentivante pari a 4.300 euro annui per ciascuna ferma volontaria biennale e una specifica indennità per operatore cyber, cumulabile con l’indennità mensile di impiego operativo.

È istituito il Fondo per l’incentivazione nel settore della cybersicurezza, con una dotazione di 1.574.000 euro per il 2027 e di 15 milioni di euro a decorrere dal 2036.

La competenza ad adottare il provvedimento di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale dei progetti aventi quale unico obiettivo la Difesa nazionale, quando la sua applicazione possa pregiudicare tale obiettivo, è attribuita in via esclusiva al ministro della Difesa.

Gli immobili di proprietà dello Stato utilizzati dal Ministero della Difesa per finalità istituzionali possono essere oggetto di permuta non solo di beni e servizi, ma anche di lavori.

In materia di programmi e di cooperazione internazionale, il capo di Stato Maggiore della Difesa agisce d’intesa con il Direttore Nazionale degli Armamenti nella verifica della rispondenza dei programmi,.

Sono introdotte semplificazioni in materia di esportazione dei materiali d’armamento, con l’inclusione della realizzazione di opere infrastrutturali tra le attività eseguibili all’estero e la possibilità di istituire una contabilità speciale per i flussi finanziari derivanti dalle attività contrattuali svolte per conto di Stati esteri.

Ai fini di qualificazione, omologazione e certificazione sono riconosciuti i risultati delle prove effettuate presso centri di test esterni accreditati, quando non sia possibile il ricorso ai centri interni.

È istituito il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno in corso, destinato a finanziare progetti di ricerca e sviluppo sperimentale nel settore della Difesa, anche a fondo perduto.

Quanto all’attività negoziale, sono ampliati il ricorso alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando per ragioni di estrema urgenza e le circostanze di somma urgenza, estese agli eventi imprevisti o imprevedibili che possano compromettere la continuità operativa delle infrastrutture destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale; sono introdotti il ricorso al partenariato per l’innovazione e meccanismi di accelerazione dei cicli di sviluppo e di acquisizione dei prototipi.

Difesa Servizi S.p.A. può infine costituire società ovvero assumere partecipazioni e interessenze in società e imprese che prestano servizi o svolgono attività di supporto tecnico-amministrativo connessi o strumentali alle proprie attività, e avvalersi anche di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, previo assenso delle stesse.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna in alto