Di Luigi Magliulo
BARI. All’esito di indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bari, con il supporto dello SCICO, e coordinate dalla Procura – DDA del capoluogo pugliese, il G.I.P. del Tribunale di Bari ha emesso un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali – nei confronti di 23 soggetti – e reali per un ammontare complessivo di oltre 60 milioni di euro, in relazione alle ipotesi di reato di associazione per delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio e violenza privata, aggravati dal metodo mafioso, nonché di peculato, bancarotta fraudolenta e diversi reati tributari.
L’operazione giunge a conclusione di complesse investigazioni che si sono focalizzate sull’ingerenza della criminalità organizzata barese nel tessuto economico locale attraverso l’assunzione del controllo, diretto o indiretto, di numerose imprese attive nel settore dei congegni elettronici da intrattenimento.

In particolare, gli accertamenti svolti hanno consentito di ricostruire l’operatività di un “gruppo societario” riconducibile a un noto imprenditore locale affiliato a uno storico clan barese che, sfruttando la sua fama criminale e godendo della compiacenza di altri clan, aveva instaurato un regime di sostanziale monopolio nel settore dei giochi e delle scommesse.
Le attività investigative hanno permesso di appurare come le numerose sale VLT appartenenti al “gruppo societario” oggetto di approfondimento siano state create grazie al reimpiego di proventi di attività delittuosa ed avvalendosi del know how di un professionista compiacente, nonché come nella gestione delle stesse sia stata posta in essere una vera e propria “compravendita” di ticket vincenti con l’obiettivo di favorire il riciclaggio di somme illecite tramite le seguenti modalità:
- Intestazione fittizia delle vincite a persone compiacenti piuttosto che ai reali vincitori interessati a non essere identificati. Per il servizio reso, il soggetto compiacente – spesso privo o con scarse fonti reddituali/finanziarie – avrebbe percepito, quale compenso, il 5% dell’ammontare della vincita intestatagli; di contro, la sala VLT corrispondeva all’effettivo vincitore l’importo del premio in contanti decurtato di circa il 20%
- Cessione di ticket vincenti a soggetti non giocatori che chiedevano di acquistarli mediante corresponsione di denaro contante. In tal caso, una volta avuta la disponibilità del ticket, l’acquirente lo inseriva all’interno delle VLT e, senza giocare o facendo solo qualche “bettata”, estraeva un nuovo ticket “vincente” dalla VLT (c.d. operazione “ticket-in/ticket-out”). Successivamente, l’acquirente riscuoteva il nuovo ticket alla cassa mediante assegno a lui intestato e facendosi identificare ai sensi della normativa antiriciclaggio. Anche in questo caso, quale aggio, i gestori di sala richiedevano la corresponsione di una somma ammontante al 20% circa del ticket ceduto;
- Intestazione fittizia a soggetti appartenenti a vari clan locali di ticket vinti da parte di terzi giocatori che avevano preferito incassare il premio in denaro contante, in modo tale da poter utilizzare i ticket vincenti come titolo giustificativo di patrimoni illeciti.
A latere, durante le investigazioni è stato approfondito un episodio in cui il principale indagato durante il suo periodo di detenzione carceraria, prima avrebbe minacciato verbalmente e poi avrebbe fatto aggredire fisicamente (c.d. “cappotta”) da cinque suoi sodali pluripregiudicati detenuti presso la stessa struttura, un altro detenuto che aveva deciso di dare avvio ad un percorso di collaborazione con la giustizia, circostanza che avrebbe potuto favorire l’applicazione di misure cautelari patrimoniali nei suoi confronti.
Sulla scorta degli elementi acquisiti, il G.I.P. ha disposto altresì il sequestro di 13 sale Videolottery e 2 sale giochi.
Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli elementi sin qui acquisiti, nonché la stessa misura cautelare, hanno natura provvisoria. La misura cautelare è fondata su un giudizio di mera probabilità (gravi indizi di colpevolezza) e non costituisce in alcun modo accertamento di responsabilità.
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