Liste di leva: i messaggi social diffondono paure tra i giovani e le famiglie. Nessuna urgenza o dichiarazione di guerra è in atto. Ogni Comune procede d’ufficio a formare quella provvisoria

Di Sabrina Mariotti*

ROMA (nostro servizio particolare). In un quadro geopolitico come quello odierno, dove l’instabilità, le tensioni e i conflitti sono sempre più frequenti, rimbalzano su social messaggi preoccupati alla scoperta della pubblicazione sugli Albi Comunali degli avvisi relativi alla formazione e all’aggiornamento annuale delle liste di leva.

Alcuni Comuni hanno addirittura pubblicato specifici richiami alle norme di legge vigenti per sedare gli animi.

Soldati ai tempi della leva

 

Nel marasma causato da messaggi e social sorge una domanda: la leva non è stata abolita?

Sono passati ormai poco più di 20 anni dalla sospensione della leva obbligatoria in Italia (con la Legge 23 agosto 2004, n. 226 conosciuta anche come “Legge Martino”) e forse si è persa nel tempo la vera portata dell’innovazione normativa.

La Legge  Martino del 2004 ha segnato un punto di svolta nella storia militare italiana poiché si è preferito passare  da un modello di Esercito basato sulla leva obbligatoria ad uno composto esclusivamente da personale volontario, altamente qualificato e specializzato.

La ragione che spinse il Legislatore a tale scelta è presto detta: il risparmio economico e una gestione più efficiente delle risorse.

Militari dell”Esercito Italiano e dell’Aeronautica Militare ad un evento addestrativo in ambito NATO dedicato alle aviotruppe

 

Appare evidente a chiunque che la gestione di un Esercito di professionisti è più anche efficace ed efficiente da punto di vista di performance e adeguamento costante alle crescenti minacce.

Anche se la leva è sospesa, non è stata abolita e, citando il Relatore (On. Gamba) in sede di discussione finale alla Camera dei Deputati, “Si tratta di un momento di svolta che non è eccessivo definire epocale. Con l’entrata in vigore di tali disposizioni, infatti, dal 1° gennaio 2005 verrà sospeso il servizio di leva obbligatorio. Non si parla di abolizione ma di sospensione per la cautela che deve rimanere nell’ordinamento per i casi, che non ci auguriamo, di eventi bellici che potrebbero richiedere un ritorno temporaneo all’utilizzo della leva obbligatoria”.

C’era una volta la leva militare

 

La leva militare non è stata soppressa ma sospesa

Ma veniamo ora all’aspetto che più ha allarmato: le liste di leva.

I più si sono domandati (nel tam – tam social mediatico seguito alla pubblicazione di foto) se l’avviso per la formazione della lista di leva fosse una necessità attuale e concreta per ripristinare la leva.

In realtà nessuna urgenza o dichiarazione di guerra in atto: lo prevede la Legge e al motto di “ignorantia legis non excusat” se ne riportano gli estremi.

Attualmente l’istituto è regolato dal D.Lgs 15 marzo 2010 n. 66 –  Codice dell’Ordinamento Militare – che nel Libro VIII prevede, innanzitutto, all’art. 1928 che “In attuazione dell’articolo 52 della Costituzione, il servizio militare è obbligatorio nei casi e con le modalità stabilite dal presente Codice”.

Non meno importante il successivo art. 1929 che regola i casi di ripristino della leva e dunque “Se il personale volontario in servizio è insufficiente e non è possibile colmare le vacanze di organico, in funzione delle predisposizioni di mobilitazione, mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi:

  1. Se è deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione;
  2. Se una grave crisi internazionale nella quale l’Italia è coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifica un aumento della consistenza numerica delle Forze Armate.”

Per questa eventualità, paventata già al momento dell’approvazione della Legge Marino,  sono elencate una serie di attività necessarie per il ripristino della leva, prima fra tutte la “Formazione, gestione e consultazione delle liste di leva”.

Ebbene sì, qualora fosse necessario  “colmare le vacanze di organico, in funzione delle predisposizioni di mobilitazione” come farebbe lo Stato a individuare i soggetti obbligati?

La risposta spetta ai Comuni e alle Autorità diplomatiche e consolari che “continuano a svolgere le attività per la formazione e l’aggiornamento delle liste di leva” (art. 1932) e che “Il 1° gennaio di ogni anno il Sindaco di ciascun comune, quale ufficiale di Governo (…), con apposito manifesto, rende noto: a) ai giovani di sesso maschile che nell’anno stesso compiono il diciassettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati; b) ai genitori e tutori dei giovani di cui alla lettera a), l’obbligo di curarne l’iscrizione nella lista di leva.”

Sebbene la norma parli di obbligo di iscrizione va chiarito subito che il Comune procede comunque d’ufficio e forma “la lista provvisoria di leva” che “è compilata a cura del Sindaco, entro il mese di gennaio, sulla base delle segnalazioni dei soggetti obbligati e delle risultanze dei registri dello stato civile, nonché di altri documenti o informazioni.” cosicchè la propria iscrizione può essere verificata e certificata dal Comune di residenza.

*Avvocato

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