FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO MILITARE: LA TRANSIZIONE SINDACALE DOPO LA FIRMA DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PAOLO ZANGRILLO

Di Anna Izzo

ROMA (nostro servizio particolare). La firma dei decreti da parte del ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha segnato un importante passo avanti nell’evoluzione del sindacato per i militari, con l’approvazione di 21 associazioni professionali a carattere sindacale.

Il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo (Credit – Ministero della Pubblica Amministrazione)

Questa decisione ha aperto le porte alle trattative per nuovi Accordi nel settore della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, con un budget di 1,5 miliardi destinato ai circa 450 mila lavoratori militari, il 32% dei 5 miliardi stanziati per i rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici.

La rappresentatività delle associazioni è stata stabilita considerando il personale in servizio al 31 gennaio dell’anno corrente, con il requisito che gli iscritti di ciascuna sigla raggiungessero almeno il 2% del totale dei dipendenti di ogni forza.

Tuttavia, a partire dal 27 maggio 2025, in base alla legge 46/2022, questa quota dovrà aumentare al 4% (e al 3% nel caso delle associazioni interforze).

La sentenza della Corte Costituzionale numero 120/2018 del 20 giugno 2018 ha svolto un ruolo cruciale nell’affrontare la questione della libertà sindacale nel contesto del personale militare, esaminando l’articolo 1475, comma 2, del Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.).

Militari italiani con militari delle LAF in Libano

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale articolo, sostenendo il diritto dei militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, purché regolamentate dalla legge.

Ha stabilito principi fondamentali, affermando che i militari hanno il diritto di costituire associazioni sindacali, ma che le specificità dell’ordinamento militare giustificano limiti alla libertà sindacale.

Ha sottolineato l’importanza di garantire la compatibilità tra la disciplina costituzionale e il diritto di associazione sindacale dei militari. Dopo la sentenza, sono emerse diverse questioni interpretative e pratiche.

La dottrina lavoristica ha discusso l’intervento normativo richiesto al legislatore, proponendo diverse prospettive.

Alcuni hanno sostenuto la necessità di vietare l’adesione a sindacati esterni e di regolamentare le nuove associazioni sindacali interne ai corpi militari, mantenendo il divieto dello sciopero.

Altri hanno suggerito di armonizzare la disciplina sindacale militare con quella del Pubblico impiego, garantendo la rappresentanza e la contrattazione collettiva per tutto il personale militare.

Alcuni studiosi hanno criticato la sentenza della Consulta, temendo che l’applicazione rigorosa delle norme pubbliche sulla rappresentanza militare potesse ridurre le nuove associazioni sindacali militari a meri organismi burocratici.

Il Palazzo della Consulta

Hanno anche sollevato dubbi sull’adattamento del principio di libertà sindacale all’ordinamento militare, considerato la sua natura speciale.

Il legislatore, consapevole delle peculiarità dell’ordinamento militare, ha dovuto affrontare il compito delicato di regolare la libertà sindacale nel contesto delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare, considerando le esigenze funzionali e organizzative specifiche di tali istituzioni, tutelate anche a livello costituzionale dall’articolo 52.

La Legge numero 46/2022 sulla libertà sindacale del personale militare è stata approvata dopo un lungo iter parlamentare, caratterizzato da un complesso bilanciamento tra varie posizioni politiche e istituzionali.

Il processo legislativo è stato avviato in risposta alla sentenza della Corte Costituzionale numero 120/2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1475, comma 2, del Codice dell’Ordinamento Militare, riconoscendo il diritto dei militari di costituire associazioni sindacali regolamentate dalla legge.

Durante il percorso parlamentare, sono emersi diversi punti di discussione, compreso il ruolo delle associazioni professionali a carattere sindacale nel contesto militare.

La legge è stata influenzata dalle indicazioni del Ministero della Difesa e dal parere del Consiglio di Stato, che hanno fornito chiarimenti sulle condizioni e i limiti dell’associazionismo sindacale militare.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto saluta i militari

L’iniziativa legislativa è stata avviata alla Camera dei Deputati nel luglio 2018, con diverse proposte di legge presentate successivamente.

Dopo l’approvazione in prima lettura nel luglio 2020, il testo è stato esaminato e modificato dal Senato, prima di tornare alla Camera per la definitiva approvazione nel 2022.

La Legge numero 46/2022 stabilisce il diritto di associazione sindacale per i militari, consentendo la costituzione di associazioni professionali a carattere sindacale per singole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, inclusa un’organizzazione interforze.

Tuttavia, questo diritto deve essere esercitato nel rispetto dei doveri e dei principi costituzionali previsti per le Forze Armate.

La legge definisce le caratteristiche costitutive delle associazioni professionali, richiedendo uno statuto ispirato ai principi di democrazia, trasparenza e partecipazione, oltre al rispetto dei doveri militari e dei requisiti specificati nelle norme.

Vengono regolate le procedure per la costituzione delle associazioni e stabilite limitazioni, come il divieto di assumere la rappresentanza di lavoratori non militari e di promuovere scioperi o attività politiche.

È anche vietata l’adesione ad altre associazioni sindacali diverse da quelle previste dalla legge.

Un punto controverso è il preventivo assenso ministeriale per la costituzione delle associazioni, che alcuni ritengono possa costituire una limitazione al diritto di associazione sindacale garantito dalla Costituzione.

Tuttavia, altri lo vedono come un modo per valutare la democraticità, neutralità e trasparenza delle associazioni sindacali militari.

La Legge n. 46/2022 stabilisce inoltre il divieto di mono-categorialità, che impedisce alle associazioni di rappresentare esclusivamente una o più categorie di personale, al fine di promuovere interessi plurimi e evitare conflitti con il rapporto gerarchico.

La Legge numero 46/2022 sulla libertà sindacale del personale militare presenta una serie di disposizioni che regolano in dettaglio le condizioni e i limiti per l’esercizio dei diritti sindacali all’interno delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare.

Un punto di discussione è rappresentato dall’articolo 8 della legge, che esclude dalla possibilità di eleggibilità coloro che ricoprono le funzioni di Comandante di Corpo, al fine di evitare incompatibilità difficilmente gestibili.

Durante il processo di approvazione della legge, è stato sollevato il quesito se questi limiti debbano essere considerati una compressione ingiustificata dei diritti sindacali per i militari in posizioni di comando.

Alcuni hanno sottolineato che gli Ufficiali, pur avendo un ruolo di responsabilità, devono essere considerati come una categoria peculiare del personale militare che merita tutela e inclusione nel dibattito sindacale.

Durante le audizioni parlamentari, è stata avanzata la proposta di introdurre soglie minime di rappresentatività per diverse categorie all’interno delle associazioni sindacali, al fine di garantire una rappresentanza più equilibrata e evitare carenze di tutela che potrebbero compromettere la coesione militare.

Tuttavia, alcuni legislatori hanno espresso perplessità riguardo a questi limiti, temendo che possano ledere la libertà organizzativa dei sindacati e impedire l’iscrizione di alcuni militari a causa di restrizioni sulla rappresentatività delle categorie.

Un adeguato bilanciamento tra gli interessi delle diverse categorie professionali potrebbe contribuire a evitare conflitti interni e garantire una tutela sindacale anche per gli Ufficiali e il personale impiegato in posizioni di comando.

La previsione di soglie minime di partecipazione consentirebbe un migliore equilibrio nella tutela degli interessi collettivi dei militari e una valutazione più accurata delle problematiche specifiche di ciascuna categoria.

L’articolo 5 della legge individua le competenze delle associazioni sindacali militari, includendo la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei militari in materie specificate.

Tuttavia, alcune questioni riguardanti l’ordinamento militare, l’addestramento, le operazioni e altre aree operative sono escluse dalla competenza sindacale, al fine di non interferire con le attività istituzionali e operative delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare.

La presenza di un “doppio elenco” di competenze, con limitazioni e concessioni, può generare confusione e sovrapposizione, soprattutto in aree grigie tra ciò che è consentito e ciò che è vietato. Questo aspetto richiede un costante approfondimento per evitare violazioni involontarie dei confini normativi e garantire una corretta applicazione della legge.

La legge in questione introduce diverse disposizioni riguardanti le articolazioni periferiche delle associazioni sindacali e le relative competenze, comprendendo la verifica del rispetto degli accordi nazionali e il confronto con le varie amministrazioni militari locali.

Norme per il finanziamento trasparente delle associazioni sono stabilite, limitando i finanziamenti solo ai contributi degli iscritti e alle attività di assistenza fiscale e consulenza previdenziale.

L’articolo 8 della legge regola le cariche direttive delle associazioni sindacali, imponendo limiti alla loro durata e al distacco sindacale per evitare la formazione di “militari sindacalisti per professione”.

Viene richiesto un requisito di almeno 5 anni di servizio per ricoprire cariche direttive, allo scopo di garantire maggiore esperienza amministrativa prima dell’assunzione di ruoli sindacali.

Tuttavia, la proposta di fornire un elenco dei delegati sindacali a ogni militare all’atto dell’arruolamento o della presa di servizio presso un nuovo reparto è stata accantonata.

La legge numero 46/2022 impone obblighi formativi per il personale incaricato di rappresentanza sindacale per assicurare una conoscenza diffusa dei diritti e doveri sindacali e favorire la rotazione dei ruoli.

Le associazioni sindacali riconosciute a livello nazionale possono usufruire di un ufficio comune presso la sede centrale o regionale. Sono disciplinati i distacchi e i permessi sindacali, inclusi quelli retribuiti e non retribuiti.

Il contingente dei distacchi e permessi è determinato con decreto ministeriale, evitando un uso eccessivo di assenze dal servizio.

Viene regolato il diritto di assemblea, consentendo riunioni fuori servizio o durante l’orario di servizio fino a un massimo di dieci ore annue individuali, con l’obbligo che l’ordine del giorno verta su questioni di competenza sindacale e che le modalità siano concordate con i Comandanti.

L’articolo 13 stabilisce i requisiti di rappresentatività per le associazioni sindacali, prevedendo riduzioni transitorie delle soglie di rappresentatività per i primi sette anni dall’entrata in vigore della legge.

L’articolo 11 della Legge numero 46/2022 attribuisce alle associazioni sindacali tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale il potere di negoziare a livello nazionale per quanto riguarda il rapporto di impiego del personale militare.

Queste trattative si concludono con l’emissione di decreti presidenziali distinti che riguardano il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare.

I decreti sono emessi in seguito agli accordi sindacali stipulati da delegazioni composte da rappresentanti dei Ministeri competenti e dalle associazioni sindacali.

Le amministrazioni militari dei Ministeri della difesa e dell’economia e delle finanze sono tenute a comunicare alle associazioni sindacali riconosciute rappresentative a livello nazionale il contenuto delle circolari e delle direttive relative alle materie di loro competenza.

L’articolo 14 garantisce specifiche tutele e diritti ai militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni sindacali rappresentative a livello nazionale.

Questi rappresentanti non possono essere disciplinati per le opinioni espresse durante l’esercizio delle loro funzioni, a meno che non violino la correttezza formale o i doveri derivanti dal loro grado e dal giuramento prestato.

Possono esprimere liberamente il loro pensiero su tutte le questioni non soggette a segreto professionale e inviare comunicazioni scritte ad altri militari su materie di loro competenza.

È cruciale distinguere tra critica costruttiva e attività sediziose.

Il reato di attività sediziosa è previsto dall’art. 182 del Codice penale militare di pace, punendo l’attività che mira a suscitare malcontento tra altri militari nell’adempimento dei loro doveri.

La Corte Costituzionale ha stabilito che le critiche alle istituzioni militari non possono essere considerate reato, ma sono perseguibili le attività ostili o ribelli che minano l’unità dell’apparato militare.

Per quanto riguarda la libertà di riunione e di associazione, l’art. 184 del Codice penale militare di pace sanziona la raccolta di firme per proteste in materia di servizio militare o disciplina, così come l’organizzazione arbitraria di riunioni di militari.

Tuttavia, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sottolinea che queste libertà possono essere limitate dalle autorità pubbliche per garantire la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza o la protezione dei diritti altrui.

La transizione dal sistema delle Rappresentanze Militari alle associazioni professionali sindacali solleva una serie di questioni, molte delle quali sono state contemplate nel disegno di legge n. 2330 presentato dall’On. Ferrari.

Questo disegno di legge stabilisce un limite di novanta giorni per l’espletamento di sole funzioni amministrative dall’entrata in vigore della legge, ma prevede anche un limite di sei mesi dall’emanazione dei decreti attuativi di modifica al C.O.M. prima di procedere alla completa eliminazione delle Rappresentanze.

Il passaggio richiede un’attenzione particolare al ruolo che le Rappresentanze Militari svolgevano, essendo funzioni proposte ed integrative, ora da assorbire dalle nuove associazioni sindacali.

Le Rappresentanze hanno avuto un ruolo significativo nelle discussioni parlamentari sull’approvazione della Legge sulle associazioni professionali, evidenziando la complessità della transizione.

Le preoccupazioni riguardo al periodo transitorio e alla costituzione delle nuove associazioni professionali sono molteplici, con timori riguardo a un vuoto di rappresentanza e la necessità di un coordinamento tra vecchio e nuovo sistema per garantire una transizione fluida nella tutela dei diritti dei militari.

Tuttavia, tale coordinamento non dovrebbe limitarsi al mero trasferimento del personale dalle Rappresentanze alle nuove associazioni professionali, ma dovrebbe portare a un rinnovamento effettivo nel sistema di tutela dei diritti sindacali dei militari, evitando i problemi del passato.

Si pongono inoltre domande riguardo alle alternative alle Rappresentanze Militari specificamente previste per gli istituti di formazione e per i militari in congedo.

Queste categorie di personale potrebbero vedere un venir meno del riconoscimento dei propri interessi, rendendo necessario individuare soluzioni che garantiscano la tutela dei loro diritti anche dopo il tramonto delle Rappresentanze Militari.

Dopo l’entrata in vigore della Legge n. 46, il processo di implementazione dell’esercizio della libertà sindacale per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare è ancora in corso.

L’articolo 16 della stessa Legge prevede norme di delega al Governo per l’emanazione di decreti legislativi finalizzati al coordinamento normativo con il C.O.M. e altri atti normativi.

Il Decreto del ministro della Difesa del 26 luglio 2022 ha regolato le modalità di versamento delle trattenute sindacali mensili sulla retribuzione operate dall’amministrazione, in base alle deleghe rilasciate dai militari.

Questo decreto ha confermato la possibilità di una sola delega per retribuzione o trattamento pensionistico, con la necessità di revocare la precedente delega prima di stipularne una nuova.

Successivamente, il Decreto Legislativo 25 novembre 2022, n. 206, ha introdotto per il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare istituti e procedure di contrattazione simili a quelli in vigore per il personale delle Forze di Polizia a ordinamento civile.

Questo Decreto Legislativo ha integrato e modificato diverse disposizioni del D.Lgs. n. 195/1995, inserendo tra le materie oggetto di contrattazione questioni come il trattamento economico, le licenze, le aspettative sindacali non retribuite, e altre.

Inoltre, il Decreto ha introdotto due livelli di negoziazione per le trattative sindacali, uno relativo agli aspetti comuni a tutte le Forze di polizia a ordinamento militare e alle Forze Armate, e uno per gli aspetti più caratteristici delle singole Forze di Polizia a ordinamento militare e delle singole Forze Armate.

Il Decreto Legislativo ha anche modificato l’art. 46 del D.Lgs. 95/2017 per istituire le aree negoziali per i dirigenti delle Forze di Polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori.

Tuttavia, alcune deleghe previste dall’articolo 16 della Legge n. 46 non sono state esercitate per motivi di carattere tecnico- giuridico, principalmente riguardanti il coordinamento normativo con il C.O.M. e altri atti normativi.

Pertanto, al momento attuale non è possibile abrogare la rappresentanza militare e attuare il coordinamento normativo con la Legge n. 46 del 2022.

Nonostante il mancato esercizio delle deleghe, la libertà sindacale rimane garantita dalla permanenza in vigore della Legge numero 46.

Tuttavia, la delega relativa alle limitazioni dell’attività sindacale in determinate situazioni richiede il coinvolgimento delle associazioni rappresentative a livello nazionale, che al momento non hanno raggiunto le percentuali minime di iscritti per essere riconosciute rappresentative dal competente ministro per la Pubblica Amministrazione.

Tutto questo evidenzia la necessità di ulteriori interventi normativi per disciplinare l’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare nei prossimi mesi.

La Legge n. 46 del 28 aprile 2022 e i successivi interventi normativi rappresentano un importante progresso nella tutela degli interessi dei militari, introducendo una forma speciale di espressione sindacale per il personale delle Forze Armate, in linea con i principi democratici della Repubblica.

Tuttavia, ciò pone in evidenza la necessità di bilanciare i principi dell’ordinamento militare con le dinamiche sindacali.Le restrizioni ai diritti sindacali dei militari possono derivare dalla natura stessa dell’organizzazione militare, che richiede disciplina, obbedienza e coerenza interna.

È essenziale riconsiderare i limiti della libertà d’espressione e del diritto di critica sindacale nell’ambito militare, tenendo conto della necessità di mantenere la fedeltà e il contegno militare.

Anche la tutela dei militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni sindacali deve essere bilanciata con le esigenze di servizio e di trasferimento del personale.

I decreti legislativi derivanti dalla Legge n. 46 e le modifiche all’ordinamento militare devono chiarire le zone d’ombra e fornire orientamenti interpretativi chiari per evitare controversie giudiziarie e garantire una corretta applicazione della legge.

Il monitoraggio costante dell’efficacia della Legge n. 46 e dei suoi sviluppi successivi è fondamentale per valutare gli scostamenti tra attività sindacale e realtà militare.

Le associazioni sindacali possono contribuire al miglioramento delle condizioni del personale e alla promozione della partecipazione democratica.

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