ONG: norme e regimi fiscali. Il ruolo del Comitato presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale

Roma. In questi giorni la parola ONG (Organizzazioni non Governative) è stata sula bocca di molti, rilanciata dai giornali e dalle Tv.

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E subito si sono alzati scudi a loro difesa o si sono puntati indici accusatori contro di esse.

Report Difesa intende ragionare non di pancia, schierandosi pro o contro.

Vogliamo spiegare ai nostri lettori, secondo la nostra chiarissima linea editoriale, i rapporti delle ONG con il Fisco e la loro posizione giuridica.

In primis, le ONG non possono essere assimilate alle imprese, in quanto stiamo parlando di organismi preposti ad attività di tipo umanitario, per cui per esse non si pone, in modo immediato, un problema di tassazione dei redditi.

Proprio per questo, in base all’art. 10, comma 1, lett. a) 11-bis), del D.Lgs. n. 460 del 1997 – abrogato con l’entrata in vigore del “Codice del Terzo Settore” di cui al D.Lgs. 117 del 2017 – subordinata a una specifica autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea sono considerate ONLUS “di diritto”, tra le altre, le organizzazioni preposte alla cooperazione allo sviluppo della solidarietà internazionale, nel cui ambito sono annoverate le ONG, previste dall’art. 26 della legge n. 125 del 2014.

E perciò valgono i regimi fiscali previsti per le ONLUS.

Ecco, in sintesi, le regole:

  • Esclusione dall’imposizione diretta delle entrate derivanti dalle attività strumentali al perseguimento degli scopi umanitari (artt. 143, comma 3, e 150, comma 1, del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi)
  • Non imponibilità ai fini dell’IVA di alcune attività a rilevanza “sociale” rientranti nell’elencazione dell’art. 10 del DPR n. 633/1972 (come ad esempio il trasporto dei malati, il ricovero e la cura, le prestazioni socio-sanitarie ed altro
  • Tassazione in via isolata e su base forfettaria di eventuali redditi prodotti in Italia nell’esercizio di attività diverse da quelle istituzionali. Così, ad esempio, nell’ipotesi in cui l’Ente effettui cessioni di beni o di prestazioni di servizio verso clienti e dietro corrispettivi specifici per finanziare le attività principali
  • Se esiste un registro nel quale debbono essere iscritte per avere riconoscimento legale.

I soggetti che si occupano di cooperazione in Italia sono definiti nel sistema della cooperazione internazionale allo sviluppo promosso dallo Stato e regolato dalla legge 125 del 2014 che ne individua principi, finalità, ambiti di applicazione, istituisce l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e ne identifica il ruolo e i componenti.

Insieme alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti con finalità di lucro sono parte attiva del sistema della cooperazione internazionale, tra le altre, le Organizzazioni Non Governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell’aiuto umanitario.

In tale ambito, occorre fare riferimento all’art. 26, comma 3, della legge n. 125/2014, secondo cuil’ apposito Comitato istituito presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI) fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l’esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dalle organizzazioni e dagli enti che operano nel campo della cooperazione internazionale allo sviluppo.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI)

Essi sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in un apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall’AICS.

La disposizione aggiunge, inoltre, che la verifica delle capacità e dell’efficacia dei medesimi soggetti è rinnovata con cadenza almeno triennale (l’elenco aggiornato è accessibile dal link https://www.esteri.it/mae/it/servizi/sportello_info/domandefrequenti/coopersviluppo_ong/).

Ma quali sono le regole giuridiche e fiscali in caso di rapporti con ONG estere?

Devono essere individuate nel complesso di disposizioni di diritto internazionale privato (legge n. 218 del 1995) nell’ipotesi in cui l’interlocuzione riguardi aspetti economici e contrattuali.

Ma possono essere quelle di previste da altre branche del diritto internazionale (ad esempio, umanitario), ove il rapporto investa le finalità precipue della ONG.

Quanto alle regole fiscali, occorre fare riferimento alle disposizioni in materia di IVA e di dazi doganali, nell’ipotesi di operazioni commerciali intracomunitarie e extra/Unione europea.

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