Ordinamento penitenziario, gli emendamenti delle Regioni al progetto di riforma

Roma. Parere favorevoli delle Regioni alla riforma dell’Ordinamento penitenziario. E’ un via libera non del tutto completo ma condizionato all’accoglimento di alcune richieste di emendamenti riportati in un documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che è stato consegnato al Governo nella Conferenza Unificata dello scorso 6 settembre.

Emendamenti delle Regioni alla riforma dell’Ordinamento penitenziario

In questo documento sono riportate gli emendamenti:

DocConferenza. 2018-09-07 DOC.CU.P.05)Doc_ordinamento_penitenziario+allegato

Per le Regioni non viene affrontato il tema della salute mentale (come anche l’abrogazione articolo 111 e 112 comma 2 dell’Ordinamento penitenziario, la soppressione di istituti e di sezioni per infermi o minorati psichici).

Una tematica che, secondo il parere delle Regioni, è sempre stata di grande attenzione e criticità. Ed oggi è tornata di grande attualità dopo la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) che, in passato, hanno svolto funzione di assistenza e di gestione dei detenuti affetti da problematiche psichiatriche.

Le Regioni segnalano, inoltre, che la modifica dell’articolo 2 comma 2 lettera d. del Decreto legislativo 230 del 99 con l’introduzione della parola “marginalità” inserisce una previsione secondo la quale il Servizio sanitario nazionale dovrebbe assicurare al detenuto ed all’internato interventi di contrasto alla marginalità sociale. Una previsione che i rappresentanti regionali ritengono “decisamente eccedente rispetto al mandato del Servizio sanitario nazionale”.

La modifica dell’articolo 11, comma 8, attribuisce allo stesso Servizio sanitario “competenze tipiche del medico del lavoro o del medico competente”.

Il comma recita; “controlla periodicamente l’idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti”. Tuttavia questa attività, sempre secondo le Regioni, prevista dal Decreto legislativo numero 81 del 2008, è specifica “del medico competente (medico specialista in medicina del lavoro o affini) e non del medico che gestisce la salute dei detenuti”.

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